Agevolazioni fiscali per sostituzione infissi
Le agevolazioni fiscali per la sostituzione di infissi:
quando sono nate e come funzionano
Nel 1997, per incentivare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è stato introdotto il bonus casa.
Nel 2007, nell’ambito delle misure adottate per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica, è nato l’ecobonus, per incentivare gli interventi volti a migliorare il rendimento energetico delle abitazioni (efficientamento energetico).
Nel 2011 è stato introdotto il Bonus Sicurezza con lo scopo di agevolare i contribuenti che intendono cautelarsi dai tentativi di effrazione e dal compimento di atti illeciti da parte di terzi.
Il beneficio consiste nella “detrazione fiscale” cioè lo strumento mediante il quale il contribuente può ridurre le proprie imposte lorde, sottraendo alcune spese sostenute o una parte.
È uno strumento analogo alla deduzione fiscale ma, a differenza di quest’ultima. permette di diminuire direttamente l’imposta dovuta, invece di abbassare il reddito imponibile
Nel corso degli anni, l’aliquota (cioè la parte di spesa detraibile) e la durata (la detrazione non avviene in un’unica soluzione ma viene suddivisa in diversi anni fiscali) sono state aggiornate a più riprese, spesso migliorate per vivacizzare il settore delle costruzioni in momenti di crisi. L’ultimo esempio è la crisi Covid.
La legge di Bilancio 2025 ha stabilito una graduale riduzione degli incentivi
Bonus casa
Per le spese sostenute nel 2025, la detrazione spetta nella misura del 36% (50% in caso di abitazione principale) su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Invece, per quelle degli anni 2026 e 2027, la detrazione è del 30% (36% in caso di abitazione principale). Sempre su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Un ulteriore taglio arriverà nel 2028, con il calo dei massimali di spesa a 48.000 e l’unificazione dell’aliquota al 30%.
BONUS CASA 2025 – 2028
2025
Prima casa (abitazione principale): 50% su € 96.000,00
Seconda casa: 36% su € 96.000,00
2026 e 2027
Prima casa (abitazione principale): 36% su € 96.000,00
Seconda casa: 30% su € 96.000,00
2028
Prima casa (abitazione principale): 30% su € 48.000,00
Seconda casa: 30% su € 48.000,00
La detrazione viene suddivisa in 10 rate annuali di pari importo da compensare, a partire dall’anno successivo a quello di sostenimento della spesa. Vige il criterio di cassa, cioè il beneficio si applica nell’anno in cui viene sostenuta la spesa. Questo vale anche se il pagamento avviene prima dell’inizio dei lavori o dopo la loro conclusione.
Ecobonus
La stessa sorte tocca agli interventi di efficientamento energetico, con tetto di spesa di € 60.000 per unità abitativa per interventi sull’involucro (pareti, finestre, tetti e pavimenti) e di € 60.000 sempre per unità abitativa per l’installazione di schermature solari e o chiusure oscuranti (tende, frangisole, oscuranti).
Qual è la detrazione migliore per la sostituzione di infissi?
Con il Bonus Casa si può detrarre qualsiasi tipo di infisso, schermatura e chiusura di sicurezza, acquistato nell’ambito della ristrutturazione: serramenti, oscuranti (avvolgibili, persiane, scuri, cassonetti), schermature solari (tende tecniche), portoncini, porte e vetrate interne, chiusure tecniche, zanzariere, chiusure di sicurezza (grate, persiane, scuri, avvolgibili).
In quali casi si può usufruire del Bonus Casa?
Per le singole unità abitative l’agevolazione fiscale spetta per gli interventi di:
– manutenzione straordinaria
– restauro e risanamento conservativo
– ristrutturazione edilizia
In tutti i casi si tratta di interventi che necessitano di un titolo abilitativo, Cila, Scia o Permesso di costruire.
Parlando della classica ristrutturazione di un alloggio in condominio, per poter essere classificata come manutenzione straordinaria, deve comportare lavori come il rifacimento dell’impianto elettrico, idraulico, di riscaldamento, la modifica di spazi con l’abbattimento o la creazione di tramezze, la divisione o l’accorpamento di unità abitative.
Quindi l’intervento in edilizia libera, che non richiede un titolo abilitativo o è soggetto a CIL (Comunicazione Inizio Lavori) non permette di detrarre i costi sostenuti, a meno che non si tratti di lavori su parti comuni di un edificio condominiale.
I lavori che, normalmente, ricadono nella manutenzione ordinaria sono opere interne che comprendono la riparazione o sostituzione di intonaci, infissi, pavimenti e rivestimenti o esterne come la manutenzione di facciate, grondaie e coperture, senza alterare la conformazione originale dell’immobile.
L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato una tabella riassuntiva dei lavori detraibili sulle singole unità abitative e sulle parti condominiali.
Come abbiamo detto il tetto di spesa attuale è di € 96.000,00 per unità abitativa. La spesa per la sostituzione di infissi deve rientrare in questo massimale. Non esiste un tetto di spesa unitario (al metro quadrato).
Con l’Ecobonus si può usufruire della detrazione per tutti gli infissi che fanno parte dell’involucro, cioè che dividono una zona riscaldata (l’interno dell’edificio) da una zona non riscaldata (l’esterno o il vano scala nei condomini), a patto che comportino un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio.
I beni interessati dal bonus sono i seguenti:
- serramenti completi di oscuranti (avvolgibili, scuri, persiane), oscuranti (svincolati dal serramento), portoncini d’ingresso, cassonetti.
Si possono detrarre anche gli elementi che comportano una diminuzione dei costi di condizionamento e un miglioramento nel raffrescamento estivo:
- schermature solari (tende tecniche, zanzariere con valore G TOT inferiore o uguale a 0,35)
Per essere detraibili, questi elementi devono avere determinate prestazioni di isolamento termico o di protezione dall’irraggiamento solare che dipendono dalla zona climatica. Quasi tutti i sistemi di oggi soddisfano queste caratteristiche che, nella maggior parte dei casi, non comportano un esborso superiore (salvo per zone climatiche molto fredde).
La sostituzione di infissi e la posa di schermature solari è considerata una manutenzione ordinaria, e, pertanto, non necessita di titolo abilitativo. NB è facoltà dei comuni adottare misure più restrittive, in particolari zone vincolate come i centri storici e richiedere la Cila per lavori di manutenzione ordinaria che impattano sull’esterno dell’edificio, come la sostituzione di infissi.
Grazie al massimale di spesa separato, in un contesto di ristrutturazione, il costo dell’intervento non andrà ad erodere il tetto del Bonus casa. Per contro la spesa deve essere “congrua” rispetto ai massimali unitari (al metro quadrato) stabiliti per categoria di manufatti: serramento / serramento con oscurante / oscurante / schermatura solare.
I valori dipendono dalla zona climatica, sono più elevati dove le temperature sono più rigide e si riferiscono al solo valore del bene, gli oneri e le attività accessorie, come la posa e il trasporto, si possono esporre in fattura, rispettando determinati parametri, senza incidere sul massimale di spesa.
Al riguardo, va considerato che, mentre nel superbonus del 110% il massimale variava in funzione del materiale utilizzato, nell’Ecobonus è unico e non considera misure minime di fatturazione.
Con l’ecobonus non si possono detrarre porte e vetrate interne, chiusure tecniche, chiusure di sicurezza (grate).
Con il Bonus Sicurezza si possono detrarre le chiusure atte ad aumentare la sicurezza dell’abitazione dai tentativi di effrazione. I beni agevolabili sono:
- Portoncini, grate di sicurezza, persiane, scuri, avvolgibili.
I manufatti non devono necessariamente possedere una certificazione delle caratteristiche. L’essenziale è che siano in grado di impedire o limitare i tentativi di effrazione. Persiane, scuri e avvolgibili sono detraibili purché siano in metallo e dotati di un meccanismo di chiusura.
La posa di questi manufatti è considerata una manutenzione ordinaria e non necessita di titolo abilitativo. Non esiste un massimale di spesa unitario. Quindi è possibile portare in detrazione alcuni manufatti che non rientrano nell’ecobonus (come le persiane a stecca aperta che non soddisfano i requisiti di isolamento) o perché hanno un prezzo superiore al massimale unitario di spesa (persiane, avvolgibili blindati) o chiusure che non rientrano nell’ecobonus (portoncini o chiusure per garage come basculanti e sezionali) perché non separano caldo freddo o nel bonus casa (perché si tratta di una manutenzione ordinaria).
Non avendo un massimale di spesa separato, in un contesto di ristrutturazione, il costo dovrà rientrare nel massimale del Bonus casa.
Beneficiano dell’IVA AGEVOLATA i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico:
- Restauro conservativo e ristrutturazione: tutti i prodotti beneficiano dell’IVA agevolata al 10%
- Manutenzione ordinaria e straordinaria: oscuranti, grate di sicurezza e zanzariere beneficiano dell’iva agevolata al 10%, mentre i beni significativi, cioè serramenti, porte interne, portoncini, vanno fatturati con doppia aliquota (10 e 22%). Normalmente la parte con iva al 22% è uguale a zero salvo per prodotti molto costosi.
Chi può beneficiare dei BONUS?
L’agevolazione è rivolta ai contribuenti soggetti all’Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato che sostengono le spese di ristrutturazione.
Possono beneficiare della detrazione tutti i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), sia residenti che non residenti in Italia, a condizione che:
- possiedano o detengano l’immobile sulla base di un titolo idoneo
- sostengano le relative spese
Secondo l’elenco fornito dall’Agenzia delle entrate i soggetti beneficiari sono:
- proprietari o nudi proprietari: coloro che possiedono la piena proprietà o la nuda proprietà dell’immobile;
- titolari di diritti reali di godimento: usufrutto, uso, abitazione e superficie;
- soci di cooperative: cooperative a proprietà divisa (i soci possono beneficiare della detrazione in qualità di possessori) e cooperative a proprietà indivisa (soci possono usufruire della detrazione come detentori, previo consenso scritto della cooperativa);
- imprenditori individuali, solo per gli immobili non considerati beni strumentali o beni merce;
- soggetti che producono redditi in forma associata: rientrano le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti equiparati (es. imprese familiari), alle stesse condizioni degli imprenditori individuali;
- detentori dell’immobile (locatari e comodatari), se:
– esiste un contratto di locazione o comodato regolarmente registrato al momento dell’avvio dei lavori;
– il consenso del proprietario è formalizzato in forma scritta entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si richiede la detrazione;
- familiari conviventi: la detrazione spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile. Per familiari si intendono:
– coniuge;
– parenti entro il terzo grado;
– affini entro il secondo grado.
La convivenza va dichiarata mediante autocertificazione e deve sussistere al momento di inizio dei lavori:
- coniuge separato: il coniuge assegnatario dell’immobile, anche se intestato all’altro coniuge, può usufruire della detrazione;
- conviventi di fatto: la detrazione spetta ai conviventi di fatto dal 1° gennaio 2016, senza necessità di contratto di comodato. La convivenza deve risultare dai registri anagrafici o da autocertificazione;
- futuri acquirenti, a condizione che:
– esista un contratto preliminare di vendita registrato.
– siano state sostenute spese per interventi sull’immobile.
– l’acquirente sia stato immesso nel possesso dell’immobile e abbia eseguito i lavori a proprio carico.
Nota importante: Il titolo di possesso o detenzione e la disponibilità dell’immobile devono esistere al momento del pagamento delle spese che danno diritto alla detrazione, ma non è necessario che permangano per l’intero periodo di fruizione della detrazione.
Lavori eseguiti in proprio
Il contribuente che realizza i lavori personalmente ha diritto alla detrazione fiscale, ma solo per le spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati.
Su quale tipo di immobile
- Su singole unità immobiliari residenziali (qualsiasi categoria catastale A, eccetto A10)
- In condominio – Definizione:
Il condominio è una forma di comunione disciplinata dagli articoli 1117-1139 del Codice civile, in cui coesistono:
- proprietà individuale (appartamenti o altre unità immobiliari accatastate separatamente come box, cantine, ecc.);
- proprietà comune (muri maestri, scale, tetti, cortili, ecc.).
Si tratta di una comunione forzosa, cioè non può essere sciolta e ogni condòmino è obbligato a partecipare alle spese di manutenzione delle parti comuni in proporzione ai millesimi di proprietà.
Sono considerate parti comuni su cui eseguire interventi ammessi a detrazione:
– Strutture dell’edificio: suolo, fondazioni, muri maestri, tetti, lastrici solari, scale, portoni d’ingresso, anditi, portici, cortili.
– Locali comuni: portineria, alloggio del portiere, lavanderia, riscaldamento centrale, stenditoi.
– Impianti e manufatti comuni: ascensori, pozzi, cisterne, acquedotti, fognature, impianti per acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento fino ai punti di diramazione ai locali privati.
Come effettuare i pagamenti
I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico parlante. Questo dovrà riportare una causale specifica relativa al Bonus.
Ecco un esempio:
“bonifico relativo a ristrutturazione per detrazione fiscale 50% art. 16-bis DPR 917/1986”
Un esempio di bonifico parlante fornito dall’Agenzia delle Entrate:
Quando serve la pratica ENEA?
Mentre nell’Ecobonus la pratica ENEA è sempre necessaria, nel Bonus Casa lo è limitatamente agli interventi che migliorano l’efficienza energetica dell’edificio, inclusa la sostituzione degli infissi.
È necessario inviare la pratica entro 90 giorni dal termine dei lavori.
Nuovi limiti legati al reddito
Il nuovo art. 16-ter TUIR, introdotto dalla legge di Bilancio 2025, riordina la disciplina delle detrazioni, ponendo nuovi limiti: per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione risultano limitati in base al numero di figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti ed i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2 del TUIR (a carico).
Di conseguenza, i bonus edilizi saranno condizionati da tetti di spesa detraibili basati sul reddito e sulla condizione familiare.
L’importo massimo di detrazione sarà variabile:
- fino a 14.000 euro per redditi tra 75.000 e 100.000 euro;
- fino a 8.000 euro per redditi superiori a 100.000 euro.
I valori appena indicati sono quelli di massimi (relativi a un nucleo familiare con 3 o più figli a carico).
Come effettuare il calcolo della detrazione massima ammissibile
Per determinare il tetto di detrazione, occorre analizzare due parametri: reddito del contribuente; figli fiscalmente a carico. Relativamente al reddito, è possibile definire 2 categorie:
- redditi tra 75.000 e 100.000 euro: detrazione max 14.000 euro;
- redditi oltre 100.000 euro: detrazione max 8.000 euro.
Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
In base alla condizione familiare, è possibile ottenere 4 coefficienti familiari da applicare al reddito:
- 0,50 se nel nucleo familiare del contribuente non vi sono figli fiscalmente a carico;
- 0,70 per un figlio a carico;
- 0,85 per 2 figli a carico;
- 1 se per 3 o più figli a carico o in presenza di almeno uno con disabilità.
Combinando le condizioni, si ottiene la detrazione massima ammissibile.
La seguente tabella mostra i limiti di detrazione in base al reddito e al numero di figli a carico.
I nuovi limiti non hanno effetto retroattivo e si applicano solo alle nuove spese, ossia a quelle effettuate a partire dal 2025.
Sono esclusi dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese:
- le spese sanitarie;
- le somme investite nelle start-up innovative;
- le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative.
- Non si considerano neanche gli oneri detraibili per prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 nonché le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.
Cosa possiamo fare per i nostri clienti
Grazie all’esperienza acquisita con le detrazioni, dal 1997 ad oggi, aiutiamo i nostri clienti a districarsi nel labirinto normativo. Siamo costantemente aggiornati, in materia fiscale, con corsi professionali specifici nelle problematiche del nostro settore. Vi aiuteremo a muovervi nella terra di nessuno dei vuoti normativi, dove il commercialista non può arrivare e Vi sapremo sempre indicare la detrazione migliore da applicare caso per caso e come applicarla
- come devono essere fatte le fatture per evitare contestazioni (diciture e calcolo dell’IVA)
- come usare gli accessori non integrati e gli altri oneri per ridurre l’aliquota IVA nelle fatturazioni di beni significativi.
- quali costi e in che percentuale, si possono esporre in fattura per diminuire il valore al metro quadrato dei beni detraibili in Ecobonus e rientrare nei massimali unitari riducendo o annullando la parte non detraibile.
- Quando è necessaria la comunicazione ENEA.
Il tutto in maniera lecita nel pieno rispetto della normativa.