Agevolazioni fiscali per sostituzione infissi

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE Art. 16 bis del DPR 917/86

BONUS CASA detrazioni del 50%

 

La Legge di Bilancio 2019 ha prorogato le detrazioni la per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusa la sostituzione degli infissi.

La detrazione consente di beneficiare di uno sconto Irpef pari al 50% della spesa sostenuta in 10 anni, con un limite massimo di spesa di 96.000 Euro per ciascuna unità immobiliare.

Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (es: progettazione, perizie), oltre a ogni altra spesa necessaria alla realizzazione dell’intervento (certificazioni, messa in regola, oneri, bolli, diritti), e le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento (ad esempio l’assistenza muraria per la posa dei controtelai degli infissi).

L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta.

CHI PUÒ USUFRUIRNE

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.

L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

  • proprietari o nudi proprietari
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • locatari o comodatari
  • soci di cooperative divise e indivise
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
  • oggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
  • il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili)
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

PER QUALI INTERVENTI

I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti.

Interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):

  • manutenzione straordinaria b)
  • restauro e risanamento conservativo c)
  • ristrutturazione edilizia d)
  • interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi
  • interventi effettuati per eliminare le barriere architettoniche o finalizzati a favorire la mobilità a persone con disabilità gravi (articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992)
  • Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. (furto, aggressione, sequestro, danni a persone e/o cose).

Rientrano in questo punto i seguenti articoli:

  • apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione
  • porte blindate o rinforzate
  • apposizione di saracinesche
  • tapparelle metalliche con bloccaggi
  • vetri antisfondamento

Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.

Non sono ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni gli interventi di manutenzione ordinaria (spettanti solo per i lavori condominiali), a meno che non facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione.

  • per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”
  • se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque una “nuova costruzione”.

I PAGAMENTI

  • Il pagamento delle spese sostenute deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale (tutti gli istituti di credito hanno predisposto l’apposito bonifico “parlante”: con indicati nella causale: gli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva, o il codice fiscale, del soggetto a favore de quale è effettuato il bonifico).
  • Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere assolte con altre modalità.

I DOCUMENTI DA TRASMETTERE

Deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione (con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione) con le seguenti informazioni:

  • generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi
  • natura dell’intervento da realizzare
  • dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione
  • data di inizio dell’intervento di recupero.

La comunicazione preliminare all’Asl non va fatta in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono tale obbligo.

Solo per gli interventi che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili, occorre trasmettere  all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati, in via telematica attraverso l’applicazione web al sito https://bonuscasa2019.enea.it/  entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori, se prevista, la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità, quando prevista.

I DOCUMENTI DA CONSERVARE:

  • fatture o ricevute fiscali
  • ricevute dei bonifici
  • ricevuta di trasmissione dei documenti (ove richiesta)

Inoltre, il contribuente deve essere in possesso di

  • domanda di accatastamento, (se l’immobile non è ancora censito)
  • ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Imu), (se dovuta)
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, (per gli interventi sulle parti condominiali)
  • dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, (per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi).
  • abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

NB: Le detrazioni fiscali sono riconosciute soltanto per interventi effettuati su edifici esistenti a destinazione residenziale, non sono ammesse in detrazione le spese sostenute per la costruzione di un nuovo immobile.

CUMULABILITÀ TRA LA DETRAZIONE IRPEF PER IL RISPARMIO ENERGETICO E QUELLA PER RECUPERO EDILIZIO

Le detrazioni per il risparmio energetico e quelle per recupero edilizio non sono cumulabili, pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per la riqualificazione energetica che in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente può fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio.

NOTA

Le indicazioni riportate sono estrapolate dalle guide dell’Agenzia delle Entrate, hanno carattere puramente indicativo, escludendo qualsiasi responsabilità per Finale Serramenti Srl.

Per maggiori informazioni sulle procedure, e per sapere se potete usufruire o meno delle detrazioni, dovete fare riferimento unicamente al Vostro consulente fiscale o in mancanza, alla versione più aggiornata delle guide rilasciate dall’Agenzia delle Entrate al sito: http://www.agenziaentrate.gov.it.

 

Agevolazioni fiscali per sostituzione infissi